Parte prima: Disposizioni generali
Capitolo 1: Campo d’applicazione
Sezione 2: Irricevibilità della domanda
< Art. 2 Procedimento all’estero
> Art. 4 Casi irrilevanti
Art. 3 Genere del reato
1 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
2 L’eccezione del carattere politico è comunque improponibile:
- a.
- in caso di genocidio;
- b.
- in caso di crimini contro l’umanità;
- c.
- in caso di crimini di guerra; o
- d.
- se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l’autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l’integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l’impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d’ostaggio.1
3 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:
- a.
- a una domanda d’assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
- b.
- a una domanda d’assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2010 che modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293),
2 RS 313.0
3 Nuovo testo del per. giusta il n. I 3 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).