Capitolo 1a: Sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche
Capitolo 3: Procedura in Svizzera
Sezione 1: Autorità e loro attribuzioni
< Art. 20 Sospensione del procedimento o dell’esecuzione penali
> Art. 21 Disposizioni comuni
Art. 20a1 Transito di un carcerato
1 Per un procedimento in uno Stato estero, ammissibile secondo la presente legge, l’Ufficio federale può, a domanda di questo Stato o di uno Stato terzo, autorizzare il transito di un carcerato senza sentire l’interessato e prendere le disposizioni occorrenti. La decisione e i provvedimenti ad essa connessi non sono impugnabili. Essi sono comunicati soltanto allo Stato richiedente.
2 L’autorizzazione non è necessaria se il carcerato è trasportato via aerea senza scalo sul territorio svizzero. In caso di scalo imprevisto il carcerato può essere tenuto in stato di fermo soltanto se:
- a.
- sono adempiute le condizioni del fermo a tenore dell’articolo 44; o
- b.
- lo Stato che ha ordinato il trasporto ne ha informato precedentemente l’Ufficio federale, indicando il motivo della consegna e il reato che la giustifica.
3 Soltanto l’Ufficio federale può interrompere il transito per provvedimenti di perseguimento o esecuzione penali in Svizzera.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).