Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro primo: Diritto penale militare
Parte seconda: Dei singoli reati
Capo quinto: Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese
< Art. 93 2. Violazione della neutralità. / Spionaggio a danno di Stati esteri
> Art. 95 3. Indebolimento della forza difensiva del Paese. / Mutilazione

Art. 941

3. Indebolimento della forza difensiva del Paese.

Servizio straniero

1 Se uno Svizzero si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Gli svizzeri, domiciliati in un altro Stato di cui posseggono pure la nazionalità, che prestano servizio militare nell’esercito di questo Stato non sono punibili.

3 Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare straniero o ne favorisce l’arruolamento è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva dev’essere cumulata la pena pecuniaria2.

4 In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 20 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali