Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro primo: Diritto penale militare
Parte seconda: Dei singoli reati
Capo quinto: Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese
< Art. 86 1. Tradimento. / Spionaggio e violazione proditoria di segreti militari
> Art. 87 1. Tradimento. / Tradimento militare

Art. 86a1

Sabotaggio

Chiunque distrugge o danneggia impianti o cose che servono all’armata ovvero ne mette in pericolo l’uso,

chiunque non eseguisce prestazioni contrattuali per l’esercito o non le eseguisce conformemente al contratto,

chiunque impedisce, turba o mette in pericolo l’attività di un’autorità o di un funzionario;

chiunque fabbrica, si procura, conserva, trasmette ad altri o usa oggetti di vestiario o d’equipaggiamento o segni distintivi dell’esercito svizzero o delle sue organizzazioni ausiliarie,

e scientemente nuoce con ciò alla difesa nazionale o la mette in pericolo,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nei casi gravi con una pena detentiva non inferiore ad un anno2.


1 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 17 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali