Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro primo: Diritto penale militare
Parte seconda: Dei singoli reati
Capo quinto: Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese
< Art. 85 Omissione illecita di raggiungere il corpo
> Art. 86a 1. Tradimento. / Sabotaggio

Art. 86

1. Tradimento.

Spionaggio e violazione proditoria di segreti militari1

1.2  Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti,

chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito,

è punito con una pena detentiva.

2.3  Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell’esercito svizzero, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.

3.  Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.


1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852 856; FF 1996 IV 449).
2 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852 856; FF 1996 IV 449).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).


Stato 1° gennaio 2013
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