Libro primo: Diritto penale militare
Parte seconda: Dei singoli reati
Capo tredicesimo: Dei reati di pericolo generale
< Art. 171b Atti preparatori punibili
> Art. 172 Falsitą in documenti
Art. 171c1
Discriminazione razziale
1 Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;
chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;
chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignitą umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanitą;2
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
č punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
1 Introdotto dall’art. 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887; FF 1992 II 217).
2 RU 2005 1165