Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro primo: Diritto penale militare
Parte seconda: Dei singoli reati
Capo tredicesimo: Dei reati di pericolo generale
< Art. 171b Atti preparatori punibili
> Art. 172 Falsitą in documenti

Art. 171c1

Discriminazione razziale

1 Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;

chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;

chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignitą umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanitą;2

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

č punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


1 Introdotto dall’art. 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887; FF 1992 II 217).
2 RU 2005 1165


Stato 1° gennaio 2013
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