Titolo terzo: Procedura penale amministrativa
Capo secondo: Inchiesta e decisione penale dell’amministrazione
Sezione terza: Decisione dell’amministrazione
< Art. 65 B. Decreto penale / II. Nella procedura abbreviata
> Art. 67 C. Opposizione / I. Presentazione
Art. 66
III. Confisca indipendente
1 Quando il procedimento penale non sfocia in un decreto penale o nel rinvio a giudizio, ma, secondo la legge, si devono nondimeno confiscare oggetti o beni o devolvere allo Stato doni o altri profitti oppure, in luogo di siffatti provvedimenti, si deve ordinare un risarcimento, sarā emanato un ordine di confisca indipendente.
2 Ordine siffatto sarā parimente emanato se il provvedimento colpisce persone non imputate.
3 L’articolo 64 č applicabile per analogia. L’ordine di confisca dev’essere notificato alle persone direttamente interessate.
Stato 1° maggio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali