Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Procedura penale amministrativa
Capo secondo: Inchiesta e decisione penale dell’amministrazione
Sezione terza: Decisione dell’amministrazione
< Art. 65 B. Decreto penale / II. Nella procedura abbreviata
> Art. 67 C. Opposizione / I. Presentazione

Art. 66

III. Confisca indipendente

1 Quando il procedimento penale non sfocia in un decreto penale o nel rinvio a giudizio, ma, secondo la legge, si devono nondimeno confiscare oggetti o beni o devolvere allo Stato doni o altri profitti oppure, in luogo di siffatti provvedimenti, si deve ordinare un risarcimento, sarā emanato un ordine di confisca indipendente.

2 Ordine siffatto sarā parimente emanato se il provvedimento colpisce persone non imputate.

3 L’articolo 64 č applicabile per analogia. L’ordine di confisca dev’essere notificato alle persone direttamente interessate.


Stato 1° maggio 2013
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