Capitolo 5: Prestazioni finanziarie e compiti della Confederazione
< Art. 31 Formazione
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Art. 32 Eventi straordinari
1 Se, a seguito di eventi straordinari, un Cantone deve sostenere spese particolarmente elevate, la Confederazione può accordargli indennità.
2 In caso di eventi straordinari, la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, coordina se necessario l’attività dei consultori e delle autorità cantonali competenti.
Stato 1° gennaio 2011
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