Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 5: Prestazioni finanziarie e compiti della Confederazione
< Art. 30
> Art. 32 Eventi straordinari

Art. 31 Formazione

1 La Confederazione accorda aiuti finanziari per promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell’aiuto alle vittime.

2 Tiene conto dei bisogni particolari di alcune categorie di vittime, in particolare delle esigenze dei minorenni vittime di reati contro l’integritą sessuale.


Stato 1° gennaio 2011
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