Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 8: Norme procedurali generali
Sezione 8: Trattamento di dati
< Art. 98 Rettifica di dati
> Art. 100 Gestione degli atti

Art. 99 Trattamento e conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento

1 Chiuso il procedimento, il trattamento dei dati personali, la procedura e la tutela giurisdizionale sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati.

2 La durata di conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento si determina secondo l’articolo 103.

3 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 19941 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e della legge federale del 13 giugno 20082 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, nonché quelle del presente Codice relative ai documenti segnaletici e ai profili di DNA.3


1 RS 360
2 RS 361
3 Nuovo testo giusta il n. I 1 lett. a dell’all. 2 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali