Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Campo d’applicazione e principi
Capitolo 2: Principi del diritto processuale penale
< Art. 6 Principio della verità materiale
> Art. 8 Rinuncia al procedimento penale

Art. 7 Obbligo di procedere

1 Nell’ambito delle loro competenze, le autorità penali sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato.

2 I Cantoni possono:

a.
escludere o limitare la responsabilità penale dei membri delle loro autorità legislative e giudiziarie e dei membri del loro Governo per espressioni usate nel Parlamento cantonale;
b.
subordinare all’autorizzazione di un’autorità extragiudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti che membri delle loro autorità amministrative e giudiziarie hanno commesso nell’esercizio delle proprie funzioni.

Stato 1° luglio 2011
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