Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 8: Norme procedurali generali
Sezione 2: Pubblicità
< Art. 68 Traduzioni
> Art. 70 Restrizioni e porte chiuse
Art. 69 Principi
1 Le udienze dinanzi al tribunale di primo grado e al tribunale d’appello, nonché la comunicazione orale delle sentenze e delle ordinanze di tali tribunali sono pubbliche, ad eccezione delle deliberazioni.
2 In tali casi, se le parti hanno rinunciato a una pronuncia pubblica della sentenza o se è stato emesso un decreto d’accusa, gli interessati possono prendere visione della sentenza o del decreto d’accusa.
3 Non sono pubbliche:
- a.
- la procedura preliminare, fatte salve le comunicazioni delle autorità penali al pubblico;
- b.
- la procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi;
- c.
- la procedura dinanzi alla giurisdizione di reclamo e, in quanto si svolga per scritto, quella dinanzi al tribunale d’appello;
- d.
- la procedura del decreto d’accusa.
4 Chiunque può assistere alle udienze pubbliche; le persone di età inferiore ai 16 anni necessitano tuttavia dell’autorizzazione di chi dirige il procedimento.
Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali