Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 8: Norme procedurali generali
Sezione 2: Pubblicità
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Art. 69 Principi

1 Le udienze dinanzi al tribunale di primo grado e al tribunale d’appello, nonché la comunicazione orale delle sentenze e delle ordinanze di tali tribunali sono pubbliche, ad eccezione delle deliberazioni.

2 In tali casi, se le parti hanno rinunciato a una pronuncia pubblica della sentenza o se è stato emesso un decreto d’accusa, gli interessati possono prendere visione della sentenza o del decreto d’accusa.

3 Non sono pubbliche:

a.
la procedura preliminare, fatte salve le comunicazioni delle autorità penali al pubblico;
b.
la procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi;
c.
la procedura dinanzi alla giurisdizione di reclamo e, in quanto si svolga per scritto, quella dinanzi al tribunale d’appello;
d.
la procedura del decreto d’accusa.

4 Chiunque può assistere alle udienze pubbliche; le persone di età inferiore ai 16 anni necessitano tuttavia dell’autorizzazione di chi dirige il procedimento.


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali