Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 6: Ricusazione
< Art. 58 Domanda di ricusazione
> Art. 60 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione
Art. 59 Decisione
1 Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’articolo 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’articolo 56 lettere b–e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente:
- a.
- il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia;
- b.
- la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;
- c.
- il tribunale d’appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d’appello;
- d.
- il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l’intero tribunale d’appello.
2 La decisione è resa per scritto e motivata.
3 Fino alla decisione il ricusando continua a esercitare la sua funzione.
4 Se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate rispettivamente alla Confederazione o al Cantone. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente.
Stato 1° luglio 2011
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