Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 4: Assistenza giudiziaria nazionale
Sezione 2: Atti procedurali eseguiti su domanda della Confederazione o di un altro Cantone
< Art. 48 Conflitti
> Art. 50 Domanda di provvedimenti coercitivi
Art. 49 Principi
1 I pubblici ministeri e le autorità giudicanti della Confederazione e dei Cantoni possono domandare alle autorità penali di altri Cantoni o della Confederazione l’esecuzione di atti procedurali. L’autorità richiesta non esamina né l’ammissibilità né l’adeguatezza degli atti procedurali stessi.
2 La trattazione dei reclami contro i provvedimenti d’assistenza giudiziaria compete rispettivamente alle autorità del Cantone richiedente o della Confederazione. Dinanzi alle autorità del Cantone richiesto o della Confederazione, i provvedimenti d’assistenza giudiziaria possono essere impugnati soltanto per quanto concerne la loro esecuzione.
Stato 1° luglio 2011
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