Titolo secondo: Autoritą penali
Capitolo 4: Assistenza giudiziaria nazionale
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 44 Obbligo di prestare assistenza giudiziaria
> Art. 46 Rapporti diretti tra autoritą
Art. 45 Appoggio logistico e sicurezza
1 Per quanto possibile, i Cantoni mettono a disposizione delle autoritą penali della Confederazione e degli altri Cantoni i locali necessari per garantire l’esercizio della loro attivitą ufficiale e alloggiare le persone in carcerazione preventiva.
2 Su richiesta delle autoritą penali della Confederazione, i Cantoni prendono i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dell’attivitą ufficiale delle stesse.
Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali