Titolo dodicesimo: Disposizioni finali
Capitolo 3: Disposizioni transitorie
Sezione 1: Disposizioni procedurali generali
< Art. 448 Diritto applicabile
> Art. 450 Procedura dibattimentale di primo grado
Art. 449 Competenza
1 I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice sono continuati dalle autoritą competenti in virtł del nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.
2 I conflitti di competenza tra autoritą dello stesso Cantone sono decisi dalla giurisdizione di reclamo del Cantone interessato; quelli tra autoritą di Cantoni diversi o tra autoritą cantonali e federali sono decisi dal Tribunale penale federale.
Stato 1° luglio 2011
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