Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo dodicesimo: Disposizioni finali
Capitolo 3: Disposizioni transitorie
Sezione 1: Disposizioni procedurali generali
< Art. 448 Diritto applicabile
> Art. 450 Procedura dibattimentale di primo grado

Art. 449 Competenza

1 I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice sono continuati dalle autoritą competenti in virtł del nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

2 I conflitti di competenza tra autoritą dello stesso Cantone sono decisi dalla giurisdizione di reclamo del Cantone interessato; quelli tra autoritą di Cantoni diversi o tra autoritą cantonali e federali sono decisi dal Tribunale penale federale.


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali