Titolo secondo: Autoritą penali
Capitolo 4: Assistenza giudiziaria nazionale
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 43 Campo d’applicazione e definizione
> Art. 45 Appoggio logistico e sicurezza
Art. 44 Obbligo di prestare assistenza giudiziaria
Le autoritą federali e cantonali sono tenute a prestarsi assistenza giudiziaria qualora reati previsti dal diritto federale siano perseguiti e giudicati in applicazione del presente Codice.
Stato 1° luglio 2011
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