Titolo undicesimo: Giudicato ed esecuzione delle decisioni penali
Capitolo 2: Esecuzione delle decisioni penali
< Art. 438 Accertamento del giudicato
> Art. 440 Carcerazione di sicurezza
Art. 439 Esecuzione delle pene e delle misure
1 La Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura; sono fatte salve le norme speciali previste nel presente Codice e nel CP1.
2 L’autorità d’esecuzione emette un ordine d’esecuzione.
3 Le pene detentive e misure privative della libertà pronunciate con decisione passata in giudicato sono eseguite immediatamente:
- a.
- in caso di pericolo di fuga;
- b.
- se il pubblico è seriamente esposto a pericolo; o
- c.
- se lo scopo della misura non può essere conseguito altrimenti.
4 Per attuare l’ordine d’esecuzione, l’autorità d’esecuzione può far arrestare il condannato, far diramare un mandato di ricerca nei suoi confronti o chiederne l’estradizione.
Stato 1° luglio 2011
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