Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo undicesimo: Giudicato ed esecuzione delle decisioni penali
Capitolo 2: Esecuzione delle decisioni penali
< Art. 438 Accertamento del giudicato
> Art. 440 Carcerazione di sicurezza

Art. 439 Esecuzione delle pene e delle misure

1 La Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura; sono fatte salve le norme speciali previste nel presente Codice e nel CP1.

2 L’autorità d’esecuzione emette un ordine d’esecuzione.

3 Le pene detentive e misure privative della libertà pronunciate con decisione passata in giudicato sono eseguite immediatamente:

a.
in caso di pericolo di fuga;
b.
se il pubblico è seriamente esposto a pericolo; o
c.
se lo scopo della misura non può essere conseguito altrimenti.

4 Per attuare l’ordine d’esecuzione, l’autorità d’esecuzione può far arrestare il condannato, far diramare un mandato di ricerca nei suoi confronti o chiederne l’estradizione.


1 RS 311.0


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali