Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 4: Assistenza giudiziaria nazionale
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 42 Disposizioni comuni
> Art. 44 Obbligo di prestare assistenza giudiziaria
Art. 43 Campo d’applicazione e definizione
1 Le disposizioni del presente capitolo disciplinano l’assistenza giudiziaria in materia penale da parte di autorità federali e cantonali a favore di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni e autorità giudicanti, cantonali e federali.
2 Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla polizia in quanto essa operi su istruzione di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni o autorità giudicanti.
3 L’assistenza giudiziaria diretta tra le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni e tra quelle dei Cantoni è ammissibile se non concerne provvedimenti coercitivi di esclusiva competenza del pubblico ministero o del giudice.
4 Per assistenza giudiziaria s’intende qualsiasi provvedimento richiesto da un’autorità, nell’ambito delle sue competenze, in un procedimento penale pendente.