Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo decimo: Spese procedurali, indennità e riparazione del torto morale
Capitolo 3: Indennizzo e riparazione del torto morale
Sezione 1: Imputato
< Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso
> Art. 430 Riduzione e rifiuto dell’indennizzo e della riparazione del torto morale

Art. 429 Pretese

1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a:

a.
un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b.
un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c.
una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

2 L’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle.


Stato 1° luglio 2011
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