Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 3: Foro
Sezione 3: Procedura
< Art. 41 Contestazione del foro ad opera delle parti
> Art. 43 Campo d’applicazione e definizione
Art. 42 Disposizioni comuni
1 Finché il foro non è determinato in modo definitivo, l’autorità che per prima si è occupata della causa prende i provvedimenti indifferibili. Se necessario, l’autorità competente a decidere sul foro designa l’autorità che deve occuparsi provvisoriamente della causa.
2 Le persone in stato di carcerazione sono consegnate alle autorità di altri Cantoni soltanto se la competenza è stata determinata in modo definitivo.
3 Un foro determinato conformemente agli articoli 38–41 può essere modificato soltanto per nuovi motivi gravi e solo prima della promozione dell’accusa.
Stato 1° luglio 2011
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