Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo nono: Mezzi di ricorso
Capitolo 3: Appello
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 398 Ammissibilitą e motivi
> Art. 400 Esame preliminare

Art. 399 Annuncio e dichiarazione d’appello

1 L’appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.

2 Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d’appello.

3 La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d’appello al tribunale d’appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa:

a.
se intende impugnare l’intera sentenza o soltanto sue parti;
b.
in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; e
c.
le sue istanze probatorie.

4 Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d’appello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l’appello:

a.
la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti;
b.
la commisurazione della pena;
c.
le misure ordinate;
d.
la pretesa civile o singole pretese civili;
e.
le conseguenze accessorie della sentenza;
f.
le conseguenze in materia di spese, indennitą e riparazione del torto morale;
g.
le decisioni giudiziarie successive.

Stato 1° luglio 2011
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