Titolo nono: Mezzi di ricorso
Capitolo 3: Appello
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 398 Ammissibilitą e motivi
> Art. 400 Esame preliminare
Art. 399 Annuncio e dichiarazione d’appello
1 L’appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
2 Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d’appello.
3 La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d’appello al tribunale d’appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa:
- a.
- se intende impugnare l’intera sentenza o soltanto sue parti;
- b.
- in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; e
- c.
- le sue istanze probatorie.
4 Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d’appello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l’appello:
- a.
- la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti;
- b.
- la commisurazione della pena;
- c.
- le misure ordinate;
- d.
- la pretesa civile o singole pretese civili;
- e.
- le conseguenze accessorie della sentenza;
- f.
- le conseguenze in materia di spese, indennitą e riparazione del torto morale;
- g.
- le decisioni giudiziarie successive.
Stato 1° luglio 2011
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