Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo nono: Mezzi di ricorso
Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 388 Provvedimenti cautelari e ordinatori
> Art. 390 Procedura scritta

Art. 389 Complementi di prova

1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado.

2 Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se:

a.
sono state violate norme in materia di prova;
b.
sono state incomplete;
c.
i relativi atti appaiono inattendibili.

3 D’ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari.


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali