Titolo nono: Mezzi di ricorso
Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 388 Provvedimenti cautelari e ordinatori
> Art. 390 Procedura scritta
Art. 389 Complementi di prova
1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado.
2 Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se:
- a.
- sono state violate norme in materia di prova;
- b.
- sono state incomplete;
- c.
- i relativi atti appaiono inattendibili.
3 D’ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari.
Stato 1° luglio 2011
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