Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 3: Foro
Sezione 2: Fori speciali
< Art. 37 Foro in caso di confisca indipendente
> Art. 39 Esame della competenza e intesa

Art. 38 Determinazione di un foro derogatorio

1 I pubblici ministeri possono convenire un foro diverso da quelli di cui agli articoli 31–37 se il centro dell’attività penalmente rilevante, la situazione personale dell’imputato o altri motivi pertinenti lo esigono.

2 Al fine di tutelare i diritti procedurali di una parte, dopo la promozione dell’accusa la giurisdizione cantonale di reclamo può, ad istanza di parte o d’ufficio, derogare alle norme sul foro di cui al presente capitolo deferendo il giudizio a un altro tribunale cantonale di primo grado competente per materia.


Stato 1° luglio 2011
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