Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 3: Foro
Sezione 2: Fori speciali
< Art. 36 Foro in caso di reati nell’esecuzione per debiti e nel fallimento e in caso di procedimenti penali contro imprese
> Art. 38 Determinazione di un foro derogatorio
Art. 37 Foro in caso di confisca indipendente
1 Le confische indipendenti (art. 376–378) sono eseguite nel luogo in cui si trovano gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare.
2 Se gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare si trovano in più Cantoni e sono in relazione con uno stesso reato o uno stesso autore, l’autorità competente è quella del luogo in cui è stata aperta la prima procedura di confisca.
Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali