Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo ottavo: Procedure speciali
Capitolo 2: Procedura abbreviata
< Art. 358 Principi
> Art. 360 Atto d’accusa

Art. 359 Apertura della procedura

1 Il pubblico ministero decide definitivamente sull’attuazione della procedura abbreviata. Non occorre che il relativo decreto sia motivato.

2 Nel comunicare alle parti che si procederą con rito abbreviato, il pubblico ministero impartisce all’accusatore privato un termine di dieci giorni per specificare le pretese civili e la pretesa d’indennizzo per le spese necessarie sostenute nel procedimento.


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali