Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 3: Foro
Sezione 2: Fori speciali
< Art. 34 Foro in caso di concorso di reati commessi in luoghi diversi
> Art. 36 Foro in caso di reati nell’esecuzione per debiti e nel fallimento e in caso di procedimenti penali contro imprese
Art. 35 Foro in caso di reati commessi mediante i mass media
1 In caso di reato commesso in Svizzera secondo l’articolo 28 CP1 sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l’impresa massmediatica.
2 Se l’autore dell’opera è noto e ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera, sono parimenti competenti le autorità del luogo di domicilio o di dimora abituale. In tal caso il procedimento è attuato nel luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può scegliere tra i due fori.
3 Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, sono competenti le autorità del luogo in cui l’opera è stata diffusa. Se la diffusione è avvenuta in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.