Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Procedura dibattimentale di primo grado
Capitolo 2: Svolgimento del dibattimento
Sezione 2: Inizio del dibattimento
< Art. 338 Accusatore privato e terzi
> Art. 340 Seguito del dibattimento

Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali

1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell’autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.

2 In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:

a.
la validità dell’accusa;
b.
i presupposti processuali;
c.
gli impedimenti a procedere;
d.
gli atti di causa e le prove raccolte;
e.
la pubblicità del dibattimento;
f.
la suddivisione del dibattimento in due parti.

3 Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.

4 Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.

5 Nell’ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.


Stato 1° luglio 2011
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