Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Procedura dibattimentale di primo grado
Capitolo 1: Pendenza della causa, preparazione del dibattimento e disposizioni generali sul dibattimento
< Art. 328 Pendenza della causa
> Art. 330 Preparazione del dibattimento

Art. 329 Esame dell’accusa; sospensione e abbandono del procedimento

1 Chi dirige il procedimento esamina se:

a.
l’atto d’accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b.
i presupposti processuali sono adempiuti;
c.
vi sono impedimenti a procedere.

2 Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.

3 Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.

4 Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall’abbandono il diritto di essere sentiti. L’articolo 320 è applicabile per analogia.

5 L’abbandono riguardante soltanto singoli capi d’accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.


Stato 1° luglio 2011
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