Titolo sesto: Procedura preliminare
Capitolo 4: Abbandono del procedimento e promozione dell’accusa
Sezione 1: Abbandono del procedimento
< Art. 321 Notificazione
> Art. 323 Riapertura
Art. 322 Approvazione e impugnazione
1 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere che il decreto di abbandono debba essere approvato dal pubblico ministero superiore o generale.
2 Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
Stato 1° maggio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali