Titolo sesto: Procedura preliminare
Capitolo 4: Abbandono del procedimento e promozione dell’accusa
Sezione 1: Abbandono del procedimento
< Art. 318 Chiusura dell’istruzione
> Art. 320 Decreto di abbandono
Art. 319 Motivi
1 Il pubblico ministero dispone l’abbandono totale o parziale del procedimento se:
- a.
- non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa;
- b.
- non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato;
- c.
- cause esimenti impediscono di promuovere l’accusa;
- d.
- non possono definitivamente essere adempiuti presupposti processuali o sono intervenuti impedimenti a procedere;
- e.
- una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all’azione penale o alla punizione.
2 A titolo eccezionale, il pubblico ministero può pure abbandonare il procedimento se:
- a.
- l’interesse di una vittima che non aveva ancora 18 anni al momento del reato lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull’interesse dello Stato al perseguimento penale; e
- b.
- la vittima o, qualora la vittima sia incapace di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.
Stato 1° luglio 2011
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