Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 3: Foro
Sezione 1: Principi
< Art. 30 Eccezioni
> Art. 32 Foro in caso di reati commessi all’estero o di incertezza circa il luogo del reato

Art. 31 Foro del luogo del reato

1 Per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l’evento, sono competenti le autorità di questo luogo.

2 Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l’evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.

3 Se l’imputato ha commesso più crimini, delitti o contravvenzioni nel medesimo luogo, i procedimenti sono riuniti.


Stato 1° luglio 2011
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