Titolo sesto: Procedura preliminare
Capitolo 3: Istruzione da parte del pubblico ministero
Sezione 1: Compiti del pubblico ministero
< Art. 308 Definizione e scopo dell’istruzione
> Art. 310 Decreto di non luogo a procedere
Art. 309 Apertura dell’istruzione
1 Il pubblico ministero apre l’istruzione se:
- a.
- da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato;
- b.
- dispone provvedimenti coercitivi;
- c.
- è stato informato dalla polizia ai sensi dell’articolo 307 capoverso 1.
2 Il pubblico ministero può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato.
3 Il pubblico ministero apre l’istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l’imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile.
4 Il pubblico ministero rinuncia ad aprire l’istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d’accusa.
Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali