Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo sesto: Procedura preliminare
Capitolo 3: Istruzione da parte del pubblico ministero
Sezione 1: Compiti del pubblico ministero
< Art. 308 Definizione e scopo dell’istruzione
> Art. 310 Decreto di non luogo a procedere

Art. 309 Apertura dell’istruzione

1 Il pubblico ministero apre l’istruzione se:

a.
da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato;
b.
dispone provvedimenti coercitivi;
c.
è stato informato dalla polizia ai sensi dell’articolo 307 capoverso 1.

2 Il pubblico ministero può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato.

3 Il pubblico ministero apre l’istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l’imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile.

4 Il pubblico ministero rinuncia ad aprire l’istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d’accusa.


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali