Titolo primo: Campo d’applicazione e principi
Capitolo 2: Principi del diritto processuale penale
< Art. 2 Amministrazione della giustizia penale
> Art. 4 Indipendenza
Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza
1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2 Le autorità penali si attengono segnatamente:
- a.
- al principio della buona fede;
- b.
- al divieto dell’abuso di diritto;
- c.
- all’imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
- d.
- al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali