Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Campo d’applicazione e principi
Capitolo 2: Principi del diritto processuale penale
< Art. 2 Amministrazione della giustizia penale
> Art. 4 Indipendenza

Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza

1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.

2 Le autorità penali si attengono segnatamente:

a.
al principio della buona fede;
b.
al divieto dell’abuso di diritto;
c.
all’imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d.
al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.

Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali