Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo sesto: Procedura preliminare
Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 298 Comunicazione
> Art. 300 Avvio della procedura preliminare

Art. 299 Definizione e scopo

1 La procedura preliminare consta della procedura investigativa della polizia e dell’istruzione da parte del pubblico ministero.

2 Qualora sussistano indizi di reato, nella procedura preliminare sono compiuti accertamenti e raccolte prove per determinare se nei confronti dell’imputato:

a.
deve essere emesso un decreto d’accusa;
b.
deve essere promossa l’accusa;
c.
deve essere abbandonato il procedimento.

Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali