Titolo sesto: Procedura preliminare
Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 298 Comunicazione
> Art. 300 Avvio della procedura preliminare
Art. 299 Definizione e scopo
1 La procedura preliminare consta della procedura investigativa della polizia e dell’istruzione da parte del pubblico ministero.
2 Qualora sussistano indizi di reato, nella procedura preliminare sono compiuti accertamenti e raccolte prove per determinare se nei confronti dell’imputato:
- a.
- deve essere emesso un decreto d’accusa;
- b.
- deve essere promossa l’accusa;
- c.
- deve essere abbandonato il procedimento.
Stato 1° luglio 2011
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