Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 2: Competenza per materia
Sezione 2: Competenza in caso di concorso di reati
< Art. 28 Conflitti
> Art. 30 Eccezioni

Art. 29 Principio dell’unità della procedura

1 Più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se:

a.
sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure
b.
vi è correità o partecipazione.

2 Se si tratta di reati che in parte ricadono nella competenza della Confederazione o sono stati commessi in diversi Cantoni e da più persone, prevalgono gli articoli 25 e 33–38.


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali