Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 2: Competenza per materia
Sezione 2: Competenza in caso di concorso di reati
< Art. 28 Conflitti
> Art. 30 Eccezioni
Art. 29 Principio dell’unità della procedura
1 Più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se:
- a.
- sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure
- b.
- vi è correità o partecipazione.
2 Se si tratta di reati che in parte ricadono nella competenza della Confederazione o sono stati commessi in diversi Cantoni e da più persone, prevalgono gli articoli 25 e 33–38.
Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali