Titolo quinto: Provvedimenti coercitivi
Capitolo 8: Misure di sorveglianza segrete
Sezione 5: Inchiesta mascherata
< Art. 288 Identità fittizia e garanzia dell’anonimato
> Art. 290 Istruzioni prima dell’intervento
Art. 289 Procedura di approvazione
1 L’intervento di agenti infiltrati sottostà all’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.
2 Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto l’inchiesta mascherata il pubblico ministero presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti:
- a.
- l’ordine con il quale ha disposto l’inchiesta mascherata;
- b.
- la motivazione e gli atti procedurali essenziali per l’approvazione.
3 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta l’inchiesta mascherata. Può accordare l’approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.
4 L’approvazione menziona espressamente se è consentito:
- a.
- allestire o alterare documenti per costituire o conservare un’identità fittizia;
- b.
- garantire l’anonimato;
- c.
- impiegare persone prive di formazione professionale in materia di polizia.
5 L’approvazione è accordata per 12 mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta per un periodo di sei mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il pubblico ministero presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.
6 Se l’approvazione viene negata o non è stata chiesta, il pubblico ministero pone fine senza indugio all’intervento. Tutte le registrazioni devono essere immediatamente distrutte. Le informazioni ottenute mediante l’inchiesta mascherata non possono essere utilizzate.