Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Provvedimenti coercitivi
Capitolo 8: Misure di sorveglianza segrete
Sezione 5: Inchiesta mascherata
< Art. 288 Identità fittizia e garanzia dell’anonimato
> Art. 290 Istruzioni prima dell’intervento

Art. 289 Procedura di approvazione

1 L’intervento di agenti infiltrati sottostà all’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

2 Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto l’inchiesta mascherata il pubblico ministero presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti:

a.
l’ordine con il quale ha disposto l’inchiesta mascherata;
b.
la motivazione e gli atti procedurali essenziali per l’approvazione.

3 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta l’inchiesta mascherata. Può accordare l’approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.

4 L’approvazione menziona espressamente se è consentito:

a.
allestire o alterare documenti per costituire o conservare un’identità fittizia;
b.
garantire l’anonimato;
c.
impiegare persone prive di formazione professionale in materia di polizia.

5 L’approvazione è accordata per 12 mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta per un periodo di sei mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il pubblico ministero presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.

6 Se l’approvazione viene negata o non è stata chiesta, il pubblico ministero pone fine senza indugio all’intervento. Tutte le registrazioni devono essere immediatamente distrutte. Le informazioni ottenute mediante l’inchiesta mascherata non possono essere utilizzate.


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali