Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Provvedimenti coercitivi
Capitolo 8: Misure di sorveglianza segrete
Sezione 1: Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
< Art. 278 Reperti casuali
> Art. 280 Scopo dell’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza

Art. 279 Comunicazione

1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica il motivo, il genere e la durata della sorveglianza all’imputato sorvegliato e ai terzi sorvegliati conformemente all’articolo 270 lettera b.

2 Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi, la comunicazione può essere differita o tralasciata se:

a.
le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e
b.
il differimento o la non comunicazione sono necessari per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

3 Le persone il cui collegamento di telecomunicazione o indirizzo postale è stato sorvegliato oppure che hanno utilizzato tale collegamento o indirizzo possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393–397. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.


Stato 1° luglio 2011
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