Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Provvedimenti coercitivi
Capitolo 8: Misure di sorveglianza segrete
Sezione 1: Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
< Art. 277 Utilizzabilità dei risultati provenienti da una sorveglianza non approvata
> Art. 279 Comunicazione

Art. 278 Reperti casuali

1 Se nell’ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell’ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l’imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.

1bis Se nell’ambito della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni vengono scoperti reati, le informazioni possono essere utilizzate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3.2

2 Le informazioni concernenti reati commessi da una persona estranea ai reati menzionati nell’ordine di sorveglianza possono essere utilizzate se le condizioni per la sorveglianza di tale persona sono soddisfatte.

3 Nei casi di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.3

4 Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento.

5 Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.


1 RS 780.1
2 Introdotto dal n. II 7 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
3 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).


Stato 1° maggio 2013
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