Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Provvedimenti coercitivi
Capitolo 8: Misure di sorveglianza segrete
Sezione 1: Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
< Art. 270 Oggetto della sorveglianza
> Art. 272 Obbligo d’approvazione e autorizzazione di massima

Art. 271 Salvaguardia del segreto professionale

1 In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui agli articoli 170–173, la cernita delle informazioni estranee all’oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona č posta sotto sorveglianza deve essere svolta sotto la direzione di un giudice. La cernita č effettuata in modo che l’autoritā di perseguimento penale non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto professionale.

2 Le intercettazioni via collegamento diretto sono ammesse soltanto se:

a.
sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale; e
b.
ragioni particolari lo esigono.

3 Le informazioni raccolte nell’ambito della sorveglianza di altre persone e in merito alle quali una persona menzionata negli articoli 170–173 potrebbe rifiutarsi di deporre devono essere tolte dal fascicolo e devono essere immediatamente distrutte; non possono essere utilizzate.


Stato 1° maggio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali