Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 2: Competenza per materia
Sezione 1: Delimitazione delle competenze tra Confederazione e Cantoni
< Art. 24 Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica
> Art. 26 Competenza plurima

Art. 25 Delega ai Cantoni

1 Il pubblico ministero della Confederazione può delegare alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio o, in via eccezionale, soltanto il giudizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale in virtù dell’articolo 23. Sono eccettuate le cause penali di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera g.

2 Nei casi semplici può delegare alle autorità cantonali anche l’istruzione e il giudizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale in virtù dell’articolo 24.


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali