Titolo quinto: Provvedimenti coercitivi
Capitolo 4: Perquisizioni e ispezioni
Sezione 4: Perquisizione di persone e oggetti
< Art. 248 Apposizione di sigilli
> Art. 250 Esecuzione
Art. 249 Principio
Persone e oggetti possono essere perquisiti senza il consenso dell’interessato soltanto se si debba presumere che si possano rinvenire tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare.
Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali