Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 2: Competenza per materia
Sezione 1: Delimitazione delle competenze tra Confederazione e Cantoni
< Art. 23 Giurisdizione federale in generale
> Art. 25 Delega ai Cantoni
Art. 24 Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica
1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter–322septies CP1, nonché i crimini commessi da un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter CP, a condizione che:
- a.
- siano stati commessi prevalentemente all’estero;
- b.
- siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2 In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un’istruzione qualora:
- a.
- siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
- b.
- nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l’assunzione del procedimento.
3 L’apertura di un’istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
Stato 1° luglio 2011
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