Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Provvedimenti coercitivi
Capitolo 3: Privazione della libertà, carcerazione preventiva e di sicurezza
Sezione 8: Misure sostitutive
< Art. 238 Cauzione
> Art. 240 Devoluzione della cauzione

Art. 239 Svincolo della cauzione

1 La cauzione è svincolata quando:

a.
il motivo di carcerazione è venuto meno;
b.
il procedimento penale si è concluso con abbandono o assoluzione passati in giudicato;
c.
l’imputato ha cominciato a scontare una sanzione privativa della libertà.

2 La cauzione svincolata può essere impiegata per la copertura di pene pecuniarie, multe, spese e indennità a carico dell’imputato.

3 In merito allo svincolo della cauzione decide l’autorità dinanzi alla quale la causa è pendente o che se ne è occupata per ultima.


Stato 1° luglio 2011
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