Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Provvedimenti coercitivi
Capitolo 3: Privazione della libertā, carcerazione preventiva e di sicurezza
Sezione 6: Carcerazione di sicurezza
< Art. 228 Domanda di scarcerazione
> Art. 230 Scarcerazione nel procedimento di primo grado

Art. 229 Decisione

1 Se l’imputato si trova in carcerazione preventiva, la decisione di ordinare la carcerazione di sicurezza spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi, su domanda scritta del pubblico ministero.

2 Se motivi di carcerazione emergono soltanto dopo la promozione dell’accusa, chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’articolo 224 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza.

3 La procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi č retta per analogia:

a.
dagli articoli 225 e 226 se l’imputato non si trova in carcerazione preventiva;
b.
dall’articolo 227 se l’imputato si trova in carcerazione preventiva.

Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali