Titolo quinto: Provvedimenti coercitivi
Capitolo 3: Privazione della libertā, carcerazione preventiva e di sicurezza
Sezione 6: Carcerazione di sicurezza
< Art. 228 Domanda di scarcerazione
> Art. 230 Scarcerazione nel procedimento di primo grado
Art. 229 Decisione
1 Se l’imputato si trova in carcerazione preventiva, la decisione di ordinare la carcerazione di sicurezza spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi, su domanda scritta del pubblico ministero.
2 Se motivi di carcerazione emergono soltanto dopo la promozione dell’accusa, chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’articolo 224 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza.
3 La procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi č retta per analogia:
- a.
- dagli articoli 225 e 226 se l’imputato non si trova in carcerazione preventiva;
- b.
- dall’articolo 227 se l’imputato si trova in carcerazione preventiva.
Stato 1° luglio 2011
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