Titolo secondo: Autoritą penali
Capitolo 2: Competenza per materia
Sezione 1: Delimitazione delle competenze tra Confederazione e Cantoni
< Art. 21 Tribunale d’appello
> Art. 23 Giurisdizione federale in generale
Art. 22 Giurisdizione cantonale
Le autoritą penali cantonali perseguono e giudicano i reati previsti dal diritto federale; sono fatte salve le eccezioni di legge.
Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali