Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 1: Attribuzioni
Sezione 3: Autorità giudicanti
< Art. 20 Giurisdizione di reclamo
> Art. 22 Giurisdizione cantonale
Art. 21 Tribunale d’appello
1 Il tribunale d’appello giudica:
- a.
- gli appelli interposti contro le sentenze dei tribunali di primo grado;
- b.
- le domande di revisione.
2 Chi ha già operato in veste di membro della giurisdizione di reclamo non può fungere da membro del tribunale d’appello nella medesima causa.
3 I membri del tribunale d’appello non possono essere giudici della revisione nella medesima causa.
Stato 1° luglio 2011
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