Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 1: Attribuzioni
Sezione 3: Autorità giudicanti
< Art. 20 Giurisdizione di reclamo
> Art. 22 Giurisdizione cantonale

Art. 21 Tribunale d’appello

1 Il tribunale d’appello giudica:

a.
gli appelli interposti contro le sentenze dei tribunali di primo grado;
b.
le domande di revisione.

2 Chi ha già operato in veste di membro della giurisdizione di reclamo non può fungere da membro del tribunale d’appello nella medesima causa.

3 I membri del tribunale d’appello non possono essere giudici della revisione nella medesima causa.


Stato 1° luglio 2011
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