Titolo quinto: Provvedimenti coercitivi
Capitolo 2: Citazione, accompagnamento coattivo e ricerca di persone
Sezione 2: Accompagnamento coattivo
< Art. 208 Forma del mandato di accompagnamento
> Art. 210 Principi
Art. 209 Procedura
1 La polizia esegue il mandato di accompagnamento usando il massimo riguardo nei confronti delle persone coinvolte.
2 La polizia esibisce il mandato di accompagnamento all’interessato e traduce costui dinanzi all’autoritą, senza indugio o all’ora indicata nel mandato.
3 L’autoritą informa senza indugio l’interessato, in una lingua a lui comprensibile, sul motivo dell’accompagnamento, compie l’atto procedurale e lo rilascia immediatamente, eccetto che ne proponga la carcerazione preventiva o di sicurezza.
Stato 1° luglio 2011
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