Titolo secondo: Autoritą penali
Capitolo 1: Attribuzioni
Sezione 3: Autoritą giudicanti
< Art. 19 Tribunale di primo grado
> Art. 21 Tribunale d’appello
Art. 20 Giurisdizione di reclamo
1 La giurisdizione di reclamo giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili:
- a.
- dei tribunali di primo grado;
- b.
- della polizia, del pubblico ministero e delle autoritą penali delle contravvenzioni;
- c.
- del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.
2 La Confederazione e i Cantoni possono conferire le attribuzioni della giurisdizione di reclamo al tribunale d’appello.
Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali