Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Provvedimenti coercitivi
Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 198 Competenza
> Art. 200 Uso della forza

Art. 199 Intimazione

Se occorre ordinare per scritto un provvedimento coercitivo che non dev’essere mantenuto segreto, si consegna alla persona direttamente interessata, contro ricevuta, una copia dell’ordine e dell’eventuale verbale d’esecuzione.


Stato 1° luglio 2011
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